Art. 11.

      1. Al comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) è sostituito dai seguenti:

      «1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni elenco di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da ciascun elenco nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

      1-bis) determina, altresì, la cifra elettorale di ogni lista collegata e di ogni singola lista nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale, data dalla somma dei voti conseguiti da ciascuna lista nelle singole sezioni elettorali di ciascun collegio, nonché la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista collegata e di ogni singola lista, data dalla somma dei voti conseguiti da ciascuna lista in tutti i collegi della stessa circoscrizione»;

          b) al numero 2), le parole da: «di ciascuna lista nonché» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «delle liste collegate e di ciascuna singola lista, nonché di ciascun elenco circoscrizionale».